Conflict Minerals
Section 1502 of U.S. Dodd Frank Act e Regolamento UE 2017/821
Il Regolamento comunitario 2017/821 sui minerali in vigore dal 1° gennaio 2021 disciplina l’importazione di minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio, senza limitarsi a specifiche aree geografiche.
Per Conflict Materials si intendono i Materiali di Conflitto che hanno causato la Seconda Guerra del Congo, si tratta dello stagno, del tantalio, del tungsteno e dell’oro (3TG).
Le estrazioni di tali materiali avvengono in contesto di guerra e le comunità locali sono fortemente sfruttate.
Il fine della normativa è quello di garantire che gli importatori europei di 3TG soddisfino le norme internazionali sull’approvvigionamento responsabile stabilite dall’OCSE, affinché la fornitura di materiali avvenga in modo responsabile.
Il regolamento si applicherà alle imprese con sede in UE che importano, lavorano e/o utilizzano i metalli sopracitati, con norme diverse per le imprese a monte e per quelle a valle.
Le prime, sono le imprese che estraggono, trattano e raffinano le materie prime e devono rispettare norme obbligatorie sul dovere di diligenza al momento dell’importazione; le seconde, sono quelle che trasformano i minerali della fase a monte in un prodotto finito e si dividono in due tipi: quelle che importano i prodotti sotto forma di metalli che sono tenute a rispettare le norme obbligatorie sul dovere di diligenza; quelle che operano in una fase successiva che invece non hanno obblighi ma ci si aspetta che rendano la loro diligence più trasparente.
La commissione europea ha istituito una “lista bianca” di fonderie e raffinerie globali che si approvvigionano in modo responsabile e sono quindi conformi al Regolamento.
In Italia le verifiche sull’osservanza delle linee guida OCSE spetta al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale applicherà misure adeguate in caso di non conformità.