MOCA
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti
Tutti i materiali e gli oggetti che entrano in contatto, direttamente o indirettamente, con prodotti alimentari rispondono al Regolamento (CE) n. 1935/2004.
I prodotti ed i materiali, compresi gli attivi ed intelligenti, destinati all’uso nel campo alimentare, devono essere prodotti affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale che:
★ costituiscano un rischio per la salute umana;
★ comportino una modifica alla composizione dei prodotti alimentari;
★ comportino un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti.
Le norme da seguire per la fabbricazione di questi prodotti e materiali sono riportate nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP – Good Manufacturing Practices).
Se i prodotti ed i materiali rispondono a questi requisiti, al momento dell’immissione sul mercato europeo devono essere corredati da:
★ dicitura “per contatto con prodotti alimentari”, un indicazione specifica circa il loro impiego o il simbolo di seguito;
★ una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità al regolamento, assieme alla documentazione appropriata per dimostrare tale corrispondenza.
Il regolamento si applica su prodotti finiti:
★ destinati ad essere messi a contatto su prodotti alimentari;
★ che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tale fine;
★ di cui si prevede che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari, o che, durante il loro normale utilizzo, possano trasferire i propri componenti ai prodotti alimentari.
Il regolamento non si applica:
★ ai materiali ed oggetti forniti come prodotti di antiquariato;
★ ai materiali utilizzati per la ricopertura o il rivestimento degli alimenti, come la crosta dei formaggi e le preparazioni di carne e frutta, che possono essere consumati con i medesimi;
★ agli impianti fissi, pubblici o privati, di approvvigionamento idrico.